Detrazioni in campo immobiliare – Ulteriori obblighi

Detrazioni in campo immobiliare – Ulteriori obblighi

Indicazione del CCNL applicato nei contratti e nelle fatture per lavori edili avviati a decorrere dal 28 maggio 2022 di importo superiore ad Euro 70.000,00

L’art. 28 quater del DL 27.1.2022 n.4  ha introdotto, per determinati lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 ulteriori obblighi rivolti ai soggetti che rilasciano il visto di conformità con riferimento alle detrazioni in campo immobiliare.

I benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

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